La corruzione tra privati

 

a cura dell’Osservatorio di Libera Piemonte

 

Teatro di recenti scandali quali quello della Sanità[1], del Direttore delle Agenzie delle Entrate [2], del calcio scommesse[3], il nostro Paese è secondo una ricerca condotta da Transparency International, inerente la percezione di corruzione nei diversi stati, al 69° posto, dopo il Ruanda. Segnale questo del grande lavoro che è indispensabile effettuare e di quanto sia ancora, purtroppo lunga, la strada da percorrere per debellare il fenomeno.

Nell’anno ormai quasi giunto al termine, Libera ed Avviso Pubblico[4] hanno lanciato la campagna “CORROTTI. Per il bene comune i corrotti restituiscano ciò che hanno rubato” e hanno raccolto un milione e mezzo di cartoline che sono state consegnate al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

 

Quale sia la percezione sociale del fenomeno si legge nell’intervista che il professor Vannucci ci ha rilasciato: “…temo si sia consolidata nella classe politica, nel mondo imprenditoriale, e purtroppo anche in ampie fasce della pubblica opinione, un sentimento simile, ossia l’idea che con la corruzione si può tranquillamente convivere[5].

 

La corruzione però, non riguarda solo pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio. Il Ministro della Giustizia Paola Severino, nelle sue recenti dichiarazioni[6], ha sottolineato anche un altro aspetto importante del fenomeno, che oggi vogliamo andare ad approfondire: quello della corruzione tra privati.

 

Come avrete avuto modo di leggere nella nostra rubrica, è stato sottoposto al vaglio delle Camere, il disegno di legge che dovrebbe introdurre all’interno dell’ordinamento giuridico italiano il fenomeno della corruzione tra privati, o per meglio dire, dovrebbe applicare quanto disposto nella Convenzione di Strasburgo del 1999.

Il fenomeno pertanto è attualmente disciplinato dalla sopra menzionata Convenzione e dalla DECISIONE QUADRO 2003/506/GAI DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003 relativa alla lotta  contro la corruzione nel settore privato.

Nonostante manchi un articolo specifico, all’interno dell’esperienza italiana, è possibile riconoscere delle fattispecie che in alcuni casi possono applicarsi anche all’ambito privato. Ne sono esempi la truffa (art. 640 c.p.), la turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), le norme in materia di segreti (artt. 622 e 623 c.p.), “la turbata libertà degli incanti” e l’”astensione dagli incanti” (artt. 353 e 354 c.p.), ed anche il diritto societario offre esempi di illeciti che in qualche modo possono essere ricondotti alla corruzione tra privati.

Esempi concreti si verificano nel momento in cui un dipendente di una banca o di un’assicurazione si accorda con un cliente per erogare un finanziamento oppure liquidi un danno inesistente, falsificando ad esempio i dati in suo possesso. Qui si configurano ipotesi sanzionate applicando l’articolo 640 del codice penale, rubricato “truffa”, in riferimento proprio a “quel artifizio o raggiro” richiesto per configurare la fattispecie penale.

In questi casi ricorre una cosiddetta “struttura triangolare”. In passato ci si è serviti anche del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) per poter sanzionare il fenomeno, dimostrazioni sono date dalle distrazioni effettuate a favore di terzi da amministratori delle società.

Un altro settore, inoltre, molto vicino ai cittadini è quello farmaceutico. Il cosiddetto comparaggio è infatti, costituito da “un gruppo di illeciti volti a reprimere condotte imperniate sull’offerta o sulla promessa, e perciò sulla corrispettiva accettazione, di denaro o altro vantaggio rivolto al personale sanitario o al farmacista al fine di condizionare la diffusione dei farmaci”.[7]

Gli artt. 171,172, 173 del t.u.l.p.s., si orientano infatti in questa direzione.

La scarsa percezione che si ha del fenomeno è dettata dal fatto che spesso, il paziente, acquista inconsapevolmente un prodotto segnalato da corruttore e corrotto ed inoltre a livello normativo risulta difficile provare il dolo specifico dell’agente, oltre al fatto che i limiti edittali per la fattispecie non prevedono la custodia in carcere, disposta invece, per le ipotesi di corruzione ed i termini di prescrizione sono comunque brevi. Tutto ciò rende pertanto, difficile, reprimere situazioni di questo tipo, anche nel momento in cui vengano denunciate.

Fermo restando, ovviamente, la valutazione in merito alla deontologia professionale di quei sanitari che si lascino corrompere.

Molteplici, quindi, gli aspetti da tenere in considerazione in relazione al settore della corruzione tra privati.

Al tema ci si può approcciare anche in modo differente, facendo riferimento a quello che è l’aspetto politico-criminale della questione. Sotto questo punto di vista bisogna partire dall’assunto che in generale la corruzione tra privati rileva dal punto di vista normativo, nel momento in cui, i soggetti operino in attività economiche, quali ad esempio quelle commerciali.

Procediamo con ordine.

La corruzione tra privati può essere analizzata in relazione a quattro modelli principali: patrimoniali stico, lealistico-fiduciario, della concorrenza e della privatizzazione.

In merito a quello della concorrenza possiamo evidenziare che la corruzione andrebbe a ledere due interessi principali: quelli micro-economici degli altri imprenditori concorrenti, che in qualche modo risulterebbero svantaggiati dalla scorrettezza dei corrotti e quelli dei consumatori finali che si vedrebbero privati della possibilità di scegliere tra più offerte la più conveniente rispetto al bisogno da soddisfare. Sotto il profilo macro-economico si andrebbe a violare quello che è il concetto astratto del libero mercato, del mercato leale.

Ulteriore considerazione è quella secondo la quale è necessario valutare come la corruzione va ad incidere sulla libera concorrenza. Secondo gli esperti, tralasciando i casi di megacorruzione, il singolo atto non è un pericolo concreto per un intero sistema concorrenziale, ma può divenirlo nel momento in cui è seriale, o cumulativo e compiuto con più atti e da più attori. Il pericolo sussiste qualora la corruzione si radichi nel mercato e vada a minare quindi la sua efficienza.

Considerando la corruzione tra privati, sotto questo profilo, come un pericolo astratto, si ritiene corretto incriminarla?

Altra classificazione ci riconduce alla privatizzazione, dove in realtà si parla di corruzione tra privati, anche se spesso, il tutto può essere ricondotto a situazioni di matrice pubblicistica, sebbene i servizi offerti siano privatizzati.

Le considerazioni effettuate in merito ai modelli, indicano che la ragione della criminalizzazione viene sempre ricercata in relazione all’immoralità dell’azione compiuta, quindi ad un moralismo giuridico, secondo cui è necessario sanzionare queste condotte.

 

E gli altri paesi europei come sanzionano la corruzione tra privati?

Effettuiamo una comparazione con l’Olanda. Nel 1967 è stata introdotta la Act on criminalization of bribery of others than public servant che all’art. 328 ter sanziona la corruzione tra privati. Il provvedimento venne ritenuto necessario, per la tutela dell’ordine pubblico e perché le norme interne adottate dalle aziende per fronteggiare la corruzione, risultarono insufficienti. In Olanda, come in Francia ed Inghilterra ciò che si vuol preservare è l’integrità dei rapporti di lavoro. I soggetti, interessati dalla fattispecie, devono essere pertanto, il dipendente e il funzionario dell’impresa. La concorrenza sleale non rientra, quindi, nel novero della casistica disciplinata dall’art. 328 ter della menzionata legge olandese.

L’art. 328 ter prevede “1.chiunque, nell’esercizio di un pubblico servizio, o delle proprie funzioni all’interno dell’impresa, o agendo come agent, riceve un gift per i bambini (utilità) o la promessa di una utilità per un atto già compiuto o che si è omesso di compiere, o che dovrà compiere o dal quale si dovrà astenere, nell’esercizio degli obblighi inerenti al proprio ufficio o mandato, e chiunque, in violazione delle regole di buona fede, nasconde la ricezione di tale utilità o promessa al proprio datore di lavoro o principale, è punito con la reclusione non inferiore ad un anno o con la multa prevista nella fifth category.

2. Le pene previste al comma 1, sono altresì, applicabili a chi dà o promette tale utilità ad altro soggetto, dipendente o agent dell’impresa, per un atto da questi già compiuto o omesso durante l’esercizio delle proprie funzioni o del proprio mandato, quando l’utilità o la promessa è di natura tale o fatta in circostanze tali che l’agent, in violazione delle regole di buona fede, non svelerà l’utilità o la promessa, al datore di lavoro o al principale”[8].

Non è necessario che l’utilità o la promessa rappresentino realmente un vantaggio, è sufficiente che vengano considerati come tali.  Né si richiede l’esplicazione della condotta del soggetto corrotto, rilevante è che vi sia stata la corruzione e che questo non sia stato segnalato dal lavoratore al proprio superiore. Ciò integra la fattispecie di reato.

Tra gli elementi costitutivi del reato vi è poi il fine del corruttore che agisce per indurre il corrotto a compiere o ad omettere atti delle proprie funzioni. Inoltre, “la conoscenza, da parte di chi riceve l’utilità, del motivo che ha indotto l’autore a promettere tale utilità non è elemento costitutivo del reato[9].

Il numero di processi per corruzione tra privati è molto esiguo, poiché spesso le aziende preferiscono provvedere autonomamente a sanzionare tali comportamenti ed inoltre, in alternativa, il diritto penale olandese prevede la transazione, secondo la quale i colpevoli di tale reato, possono pagare un risarcimento allo Stato o adempiere alle prescrizioni stabilite, in sostituzione al processo penale. Ciò è consentito solo qualora la pena da applicarsi nel caso concreto non sia superiore a 6 mesi di reclusione.

 

 

 

 

LE INFORMAZIONI PRESENTI IN QUESTO ARTICOLO SONO TRATTE DA

 

  • ACQUAROLI R., FOFFANI F. La corruzione tra privati: note introduttive sull’esperienza italiana, in  La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive  di riforma, a cura di ACQUAROLI-FOFFANI, Milano,2003.
  • MANNOZZI G., Corruzione e salute dei cittadini: le nuove dinamiche del <<comparaggio>> farmaceutico.
  • SPENA A., Punire la corruzione privata? Un inventario di perplessità politico-criminali, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, diretta da Giuseppe ZUCCALA’, ottobre-dicembre 2007.
  • TAK P., Il reato di corruzione privata in Olanda, in La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive  di riforma, a cura di ACQUAROLI-FOFFANI, Milano, 2003.

 

 

 


[7] MANNOZZI G., Corruzione e salute dei cittadini: le nuove dinamiche del <<comparaggio>> farmaceutico, p. 1587.

[8] TAK P., Il reato di corruzione privata in Olanda, in La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive  di riforma, a cura di ACQUAROLI-FOFFANI, Milano, 2003, p. 144.

[9] TAK P., Il reato di corruzione privata in Olanda, in La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive  di riforma, a cura di ACQUAROLI-FOFFANI, Milano, 2003, p. 148

10/01/2012
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